
La
Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
1.
In tutte le disposizioni legislative vigenti, il termine
«sordomuto»
è sostituito con
l'espressione «sordo».
2.
Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e'
sostituito dal seguente:
«Agli effetti della presente legge si considera sordo il minorato
sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante
l'età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del
linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente
psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio».
3.
Al primo comma dell'articolo 3 della legge 26 maggio 1970, n.
381, le parole:
«L'accertamento del sordomutismo»
«L'accertamento della condizione di sordo come definita dal secondo
comma dell'articolo 1».
La
presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.
Roma, 20 febbraio 2006
CIAMPI